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DR TIZIANO CAPRARA

Enpam e gli utili

Luglio 20, 2016

Questa è una newsletter che riguarda chi gestisce lo studio attraverso una formula societaria.

Enpam questa sconosciuta. Nei confronti di questo ente c’è una sorta di amore e odio. Qualcuno lo considera un male necessario. Sappiamo che la nostra vecchiaia dipende da questo, tuttavia il fatto di dover pagare ogni anno delle cifre che aumentano sempre di più, non piace. Qualcuno proprio non la manda giù e quindi cerca delle scappatoie. In effetti fra pochi anni su un reddito di 100.000 euro arriveremo a pagare circa 20.000 contro i quasi 9.000 di qualche anno fa. Pensa che ti ripensa, consigliati da qualche commercialista o da qualche aziendalista/ manager, vari colleghi hanno cercato nel cambiamento di struttura societaria la via di uscita. La grande soluzione per cercare di ridurre tali importi è: “fai una società, perché le società non pagano Enpam” In fin dei conti sembra logico: se la società non è un medico perché deve pagare la pensione ai medici?

Invece non è così, proprio per niente. L’articolo 3 del regolamento del fondi di previdenza generale in vigore dal 1 gennaio 2013 afferma che :

“Sono imponibili presso la Quota B i redditi gli utili e gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione:

  • a) i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
  • b) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
  • c) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • d) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
  • e) i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
  • f) i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile (srl, sns, sas) che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
  • g) redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica;
  • h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.….

Ai fini della determinazione dell’imponibile di cui al comma 2, lett. f) si tiene conto della parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione.

Questo significa che se esiste una società a responsabilità limitata o di altra natura formata in toto o in parte da medici dal 2013 la quota di utile attribuibile ai medici, viene considerata nel calcolo Enpam anche se non percepita.

Questi concetti non sempre vengono spiegati chiaramente. Certo che se nella srl viene inserita come socia anche la moglie, gli utili riferiti alla sua quota sociale non vengono considerati, ma quelli riferibili ai soci odontoiatri ,anche se NON percepiti, vengono calcolati nell’imponibile assoggettato a quota B.

Se quindi vogliamo cambiare formula societaria assicuriamoci sempre di fare delle previsioni corrette che non ci portino a sorprese. Adesso entro il 31 luglio bisogna compilare il modello D. Calcoliamo bene.

Tiziano Caprara

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